ACCESSO AD INCENTIVI E DETRAZIONI

Lo Studio Simax ha maturato una grande esperienza nella raccolta dei documenti e nella redazione delle richieste di incentivazione e di agevolazione fiscale per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mantenendosi costantemente aggiornato sulle novità normative e sulle procedure vigenti. Inoltre, lo Studio fornisce servizi di assistenza per la presentazione di istanze di incentivazione tramite i portali informatici appositamente predisposti.

I “regimi di sostegno” alla realizzazione di impianti di produzione sono disciplinati con provvedimenti legislativi diversi a seconda della fonte energetica.

Fonte solare fotovoltaica

  • Conto Energia

    Per la fonte solare, il Decreto Legislativo 387/2003 prevedeva all’articolo 7.1 l’emanazione di uno o più decreti atti a definire i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica. In attuazione di detto articolo, a partire dal 2005 sono stati emanati i vari decreti cosiddetti “Conto Energia”, che hanno fissato i meccanismi di incentivazione degli impianti fotovoltaici.

    Il 6 giugno 2013 il GSE ha dichiarato il raggiungimento del limite di 6,7 mld di euro del costo cumulato degli incentivi, decretando quindi il termine di applicazione del DM 05/07/2012 (cd. Quinto Conto Energia). Il diritto ad accedere agli incentivi resta per gli impianti iscritti in posizione utile nel 1° e 2° Registro del Quinto Conto Energia, entrati in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione delle rispettive graduatorie pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a.

    Ai sensi del DM 5 luglio 2012, la produzione di energia elettrica netta immessa in rete viene incentivata con una tariffa onnicomprensiva. Inoltre, per alcune tipologie di impianti è possibile beneficiare di una tariffa premio sull’energia elettrica autoconsumata.
    L’accesso al regime di incentivazione del Quinto Conto Energia è in ogni caso alternativo sia alle richieste di detrazione fiscale che ai meccanismi di Scambio sul Posto e di Ritiro Dedicato.

  • Detrazioni Fiscali
    L’introduzione dell’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986 – T.U.I.R., testo unico delle imposte sui redditi, ha reso permanente il diritto di accedere alle detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
    L’Agenzia delle Entrate, esprimendo il suo parere giuridico su un quesito specifico posto da ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche sull’applicabilità dell’art. 16-bis del TUIR, pubblicato nella risoluzione 22/E/2013, ha chiarito che tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico rientrano anche le installazioni di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L’Agenzia delle dogane ha anche precisato che, per poter fruire della agevolazione fiscale Irpef, gli impianti fotovoltaici devono:
    • essere installati su un edificio o su un’unità immobiliare residenziale;
    • essere finalizzati ad usi domestici;
    • avere una potenza nominale fino a 20 kW.
    Inoltre, l’energia prodotta in eccesso e non contestualmente autoconsumata, non deve configurare un’attività commerciale.
    Come evidenziato nello stesso parere dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione fiscale Irpef per le spese relative agli impianti fotovoltaici è invece compatibile con il meccanismo dello Scambio sul Posto.
    Possono usufruire della detrazione fiscale sulle spese di realizzazione di un impianto fotovoltaico tutti i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno in Italia, che sostengono le spese dell’impianto e che hanno la “disponibilità” a vario titolo dell’edificio o unità immobiliare, su cui viene installato l’impianto.
    La detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.
    Sono agevolabili:

    • le spese per l’esecuzione dei lavori;
    • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali;
    • le spese per l’acquisto dei materiali;
    • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dell’impianto alle leggi vigenti;
    • le spese per sopralluoghi e collaudi;
    • l’imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l’imposta di bollo e i diritti pagati per le autorizzazioni comunali;
    • le spese relative ad autorizzazioni e denuncie di inizio lavori.


Fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare fotovoltaica

  • Tariffa onnicomprensiva
    Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare fotovoltaica, il DM 06/07/2012 ha definito il nuovo meccanismo di incentivazione rispetto ai cosiddetti “certificati verdi” (introdotti in seguito all’approvazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79). Il Decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applica agli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetti di potenziamento o di rifacimento, entrati in esercizio a partire dal 1°gennaio 2013; il decreto 06/07/2012 definisce, inoltre, le modalità con cui gli impianti già connessi alla rete, e incentivati ai sensi del DM 18/12/08, passeranno, a partire dal 2016, dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi di incentivazione. Gli incentivi sono riconosciuti sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete. L’energia elettrica autoconsumata non è invece incentivata. Il DM 6 luglio 2012 prevede inoltre due differenti tariffe:
    • una tariffa incentivante onnicomprensiva per gli impianti di potenza fino a 1 MW;
    • un incentivo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli di potenza fino a 1 MW.
    Anche l’accesso agli incentivi ai sensi del DM 06/07/2012 non è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato.

Fonti rinnovabili

    • Scambio sul posto
      Le modalità e le condizioni economiche dello Scambio sul Posto sono definite dalla Delibera ARG/elt 74/08 e s.m.i. , secondo cui il contributo in conto scambio serve a remunerare economicamente l’energia prodotta immessa in rete e gli oneri pagati sui prelievi di energia. Per l’energia prodotta e non autoconsumata il Produttore stipula una Convenzione di Scambio sul Posto con il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. L’istanza di convenzione può essere inviata solo tramite il portale informatico del GSE, accedendo all’applicazione dedicata.
  • Ritiro dedicato
    Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, così come definite dal D.Lgs. 387/2003, l’energia elettrica immessa in rete può essere remunerata secondo le modalità e le condizioni tecnico-economiche per il Ritiro Dedicato ai sensi della Delibera n. 280/07 e s.m.i. dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas . Il meccanismo del ritiro dedicato prevede che la quantità di energia elettrica ceduta alla rete venga remunerata dal GSE secondo il “prezzo medio zonale orario”, ossia il prezzo medio mensile per fascia oraria – formatosi sul mercato elettrico – per ciascuna zona di mercato dove è connesso l’impianto.