EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L’attuale assetto legislativo in materia di efficienza energetica trae le sue origini dalla Legge n.10 del 1991, che “al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia” (art.1 L.10/91), ha introdotto norme per favorire e incentivare la riduzione dei consumi di energia e promuovere l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nella costruzione e nell’uso degli edifici, nonché nei processi produttivi.

La L.10/91 definiva le fonti di energia rinnovabili, quali il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, e assimilava alle fonti energetiche rinnovabili anche quelle derivanti dai risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti (art. 1 comma 3 della L.10/91).
Per l’edilizia le novità principali introdotte dalla legge 10 sono:

la certificazione energetica degli edifici;
la relazione tecnica a firma di un progettista abilitato, da presentare a cura del proprietario dell’immobile insieme alla denuncia di inizio lavori, per nuovi impianti, modifiche, installazioni relative alle fonti rinnovabili o al risparmio energetico;
l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni unità immobiliare per i nuovi impianti di riscaldamento centralizzati;
limiti di consumo di energia termica ed elettrica per edificio a seconda della destinazione d’uso, degli impianti e della zona climatica.
La legge 10 rimandava la sua completa attuazione all’emanazione di decreti attuativi. Il DPR 412 del 26 agosto 1993 è il Regolamento di attuazione della legge 10/91, modificato e integrato da altri provvedimenti successivi, tra cui il DPR 551/99.
Le principali novità normative introdotte dal DPR 412/93 possono riassumersi come qui di seguito:

classificazione degli edifici in categorie, a seconda della destinazione d’uso;
suddivisione del territorio italiano in zone climatiche in funzione dei gradi giorno;
per ogni zona climatica definizione dei giorni dell’anno per l’accensione e lo spegnimento e il numero massimo di ore giornaliere per l’esercizio degli impianti di riscaldamento;
requisiti per il dimensionamento degli impianti termici negli edifici di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione;
responsabilità per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici in capo al proprietario, che può delegare la responsabilità dell’impianto ad un “terzo responsabile” in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.
L’Unione Europea ha intrapreso la sua politica energetica per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto del 1997 all’inizio del 2000. La direttiva europea più importante relativa al risparmio energetico è stata la 2002/91/CE, che ha trovato attuazione in Italia con il decreto legislativo Decreto Legislativo 192/05. Oltre a recepire la direttiva comunitaria sul rendimento energetico, il d.lgs. 192/2005 ha modificato e aggiornato la legge 10 del 91.

Anche il decreto legislativo 192/2005 è stato modificato con provvedimenti successivi, da ultimo il DL 63/2013 convertito nella Legge 90/2013, che ha recepito con molto ritardo la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. Una delle novità più importanti è la sostituzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) con l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE).
Il DL 63/2013 ha stabilito che l’attestato di prestazione energetica degli edifici deve essere prodotto per gli edifici o le unita’ immobiliari costruiti, venduti o locati nel caso di un nuovo affittuario.
L’Ape deve essere altresì rilasciato per gli edifici utilizzati da amministrazioni pubbliche o aperti al pubblico con superfici maggiori di 500mq.
Il DL 63/2013 ha comunque rimandato a successivi decreti ministeriali la definizione delle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici (art.5 del DL 63/2013 convertito nella L. 90/2013).

Contabilizzazione e termoregolazione

Con la Delibera 2011-IX/2601 (modificata con la delibera 2012 – IX/3522), la Regione Lombardia ha stabilito che entro l’agosto del 2014 pressoché tutti i condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato dovranno essere adeguati tramite l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare.

Le pesantissime sanzioni previste nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, da 500 a 3000 Euro ad unità immobiliare, sono state però sospese fino al 31-12-2016. La sospensione delle sanzioni, dovuta essenzialmente alla crisi economica in atto, non altera tuttavia l’obbligo di adeguamento.

La stragrande maggioranza degli adeguamenti sarà ottenuta tramite l’installazione di valvole termostatiche sui singoli radiatori e la contabilizzazione indiretta ossia l’installazione sugli stessi radiatori di “contabilizzatori” comunicanti via radio.

Il contabilizzatore dovrà essere configurato con i dati del radiatore sul quale è installato, ovvero dovrà essere calcolata e dichiarata la potenza di ogni singolo radiatore presente nel condominio. E’ bene infatti chiarire che i contabilizzatori calcolano solo un numero basato sul valore di potenza del radiatore e sulla differenza di temperatura tra il radiatore e l’ambiente. Questo numero verrà poi trasformato in Euro solo in seguito all’aggregazione dei dati provenienti da tutti i radiatori del condominio ed al valore delle spese sostenute per il riscaldamento. Per far capire la delicatezza della questione, ognuno si troverà a pagare anche in funzione della lettura del contabilizzatore del vicino.

Fortunatamente la norma UNI 10200:2013 – fornisce un rigorosissimo sistema di calcolo per un’equa ripartizione delle spese per il riscaldamento condominiale. Punto di partenza è un puntiglioso sopralluogo delle singole unità immobiliari per il rilievo dei radiatori ed il calcolo delle dispersioni, seguita da un’adeguata informazione per i condomini.

L’applicazione professionale della norme vigenti accompagnata dalla trasparenza e disponibilità dei dati nonché la capacità di organizzare efficacemente i rilievi, avrà un’alta probabilità di preservare tutti da fastidiosissime contestazioni.

Maggiori dettagli nella sezione News.

Diagnosi energetiche

Secondo la definizione del D.Lgs. 115/2008 la Diagnosi energetica è la “procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;”

La norma UNI CEI/TR 11428:2011 stabilisce i requisiti generali del servizio di diagnosi energetica. In particolare la norma UNI definisce i principali requisiti che devono essere contenuti in termini di: Completezza, attendibilità, Tracciabilità, Utilità e Verificabilità.

I principali momenti della diagnosi energetica sono: l’incontro preliminare, la raccolta dati, le attività in campo e l’analisi e la stesura del rapporto.

Figura centrale del processo è il Referente della Diagnosi Energetica (REDE per la norma UNI CEI/TR 11428:2011) che possiede competenze, capacità e strumenti commisurati al tipo di diagnosi intrapresa.

Accesso ad incentivi e detrazioni

Per interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, lo Studio Simax si occupa della redazione delle pratiche relative all’ottenimento delle agevolazioni fiscali e degli incentivi statali. Riportiamo qui di seguito una breve descrizione dei regimi di sostegno e delle agevolazioni fiscali, previsti dalla normativa vigente.

 

Detrazioni Fiscali
Le agevolazioni fiscali, introdotte dall’articolo 1, ai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., consistono nella detrazione dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società), delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico di edifici o di unità immobiliari.
Per accedere a questi sgravi fiscali, gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali per l’attività professionale o di impresa.
Un elenco non esaustivo degli interventi per i quali è possibile richiedere la detrazione fiscale è il seguente:
interventi che comportano una riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edifico o dell’unità immobiliare
interventi sull’involucro dell’edificio che comportano un suo miglioramento termico (es. sostituzione di finestre, comprensive degli infissi, sostituzione di pavimenti, coibentazioni, etc.)
installazione di pannelli solari
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Possono usufruire della detrazione fiscale tutti i contribuenti residenti o meno in Italia, anche se titolari di reddito d’impresa, che godono di un diritto reale sull’immobile.

Le agevolazioni fiscali però spettano solo a chi utilizza realmente l’immobile su quale viene realizzato l’intervento. La detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.
In riferimento alla stesso intervento, le detrazioni fiscali per il risparmio energetico non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali, come le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e gli incentivi del “Conto Termico”.

Conto Termico
Il DM 28/12/2012, conosciuto anche come Conto Termico, attuando quanto disposto dal d.lgs. 28/2011, ha introdotto un regime di incentivazione per le seguenti tipologie di interventi:
interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, dotati di impianti di climatizzazione
interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza
Le amministrazioni pubbliche hanno accesso all’incentivo per entrambe le categorie di interventi, mentre i privati possono richiedere gli incentivi solo per la seconda delle due categorie.
La richiesta di incentivi può avvenire esclusivamente tramite il portale telematico del GSE, nella sezione dedicata al “Conto Termico”.
Come per il “Conto Energia”, anche il DM 28 dicembre 2012 prevede la sua applicabilità fino al raggiungimento di un tetto massimo di spesa annua cumulata per incentivi riconosciuti e consente di accedere agli incentivi secondo modalità diverse, tra cui l’accesso diretto o l’iscrizione ad un Registro.

Certificati Bianchi
I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), meglio noti come “certificati bianchi”, sono stati introdotti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.; essi hanno stabilito, in coerenza con gli impegni presi dal nostro Paese con il protocollo di Kyoto, che i distributori di energia elettrica e di gas naturale debbano raggiungere annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP). Un TEE equivale al risparmio di un TEP.
I “certificati bianchi” vengono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici GME alle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale ed hanno un valore pari alla riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguiti con i progetti di efficienza energetica. In alternativa, le imprese distributrici possono anche acquistare sul mercato i titoli di efficienza enegetica da imprese ammesse al rilascio di TEE.
Il DM 28 dicembre 2012 ha modificato e integrato i precedenti decreti perché ha definito degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico crescenti in maniera progressiva tra il 2013 e il 2016; inoltre ha trasferito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi energetici correlati al sistema dei certificati bianchi. Infine, ha introdotto nuovi soggetti che possono avere accesso al rilascio dei certificati bianchi.

Possono in conclusione presentare progetti per il rilascio dei TEE:

i distributori di energia elettrica e gas;
le società controllate dalle imprese distributrici;
le società operanti nel settore dei servizi energetici – ESCO;
le imprese e gli enti pubblici che si siano dotati di un energy manager o di un sistema di gestione dell’energia in conformità alla ISO 50001.
Il GME emette, altresì, Titoli di Efficienza Energetica su impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l’attività di certificazione è effettuata dal GSE, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011.

Attestati di prestazioni energetiche

Con il DL 63/2013 è stata recepita la direttiva Europea 2010/31/UE in materia di sulla prestazione energetica nell’edilizia. In particolare sono stati modificati molti articoli del D.Lgs. 192/2005 tra cui l’articolo 6.
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prende il posto dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Tra le novità più importanti vi è che l’attestato è rilasciato nella forma di “Dichiarazione di atto notorio” caricando così il Certificatore di responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore. Conseguentemente, l’articolo 13 dello stesso decreto legge 63/2013 prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il DPR 59/2009 (che attualmente rimanda alle norme UNI/TS 11300).

In pratica, per il momento l’unica modifica sostanziale rimane il nome del documento.

La durata resta decennale salvo modifiche nelle prestazioni energetiche dell’edificio o della singola unità immobiliare.

Ing. Monopoli è certificatore energetico degli edifici per la Regione Lombardia al nr. 795

Per un preventivo per edifici o singole unità immobiliari rivolgersi alla seguente mail :
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